Tributi locali: Decadenza ai tempi del Covid
A seguito della pandemia da Covid-19 l’istituto della decadenza dal potere impositivo ha subito importanti modifiche in un primo momento ad opera del decreto Cura Italia e successivamente per effetto del decreto Ristori, creando non pochi dubbi interpretativi per gli addetti ai lavori in materia di accertamento dei tributi locali.
In tema di decadenza dei tributi locali la norma di riferimento è costituita dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”: gli atti impositivi – siano essi emessi in rettifica o d’ufficio – “devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Per effetto di detta norma l’avviso di accertamento IMU anno d’imposta 2015 andava notificato al contribuente entro e non oltre il 31.12.2020, quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Alla disciplina ordinaria è stata affiancata quella emergenziale dettata per arginare gli effetti della pandemia da Covid – 19 che sembrerebbe aver prodotto uno spostamento del termine di decadenza relativo all’IMU anno d’imposta 2015 dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo 2021 per effetto della sospensione disposta dall’art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia); “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il dubbio interpretativo nasce dal riferimento agli “uffici degli enti impositori” che parrebbe limitare l’applicazione della norma alle sole Agenzie Fiscali, con esclusione quindi degli enti locali.
Tuttavia l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale ha ritenuto applicabile la sospensione anche ai comuni uniformandosi all’interpretazione resa dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze che nella sua HYPERLINK “https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2020/06/17/coronavirus-enti-locali-possono-notificare-atti-accertamento-esecutivo-periodo-sospensione” \o “risoluzione 15 giugno 2020, n. 6/DF” \t “_blank” risoluzione del 15 giugno 2020, n. 6/DF ha espressamente ricompreso nell’ambito di operatività dell’art. 67, D.L. n. 18/2020 anche gli uffici degli enti locali.
Senonchè ad alimentare ulteriori dubbi interpretativi è intervenuto l’art. 157 del Dl 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), come modificato dall’articolo 1 Dl 7/2021, che ha introdotto la c.d. “scissione dei termini di emissione e di notifica”, stabilendo che gli atti di accertamento per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18″, scadono fra l’ 8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 possono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati solo successivamente a partire dal 1° marzo 2021 ed entro il 28 febbraio 2022.
La norma al comma 7 bis precisa poi che tale scissione non si applica a quelli relativi agli enti locali.
Orbene tale ultima precisazione sembrebbe favorire l’interpretazione restrittiva che limita l’applicazione della sospensione di cui all’art. 67, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ai soli atti delle Agenzie Fiscali in ragione del riferimento testuale agli “uffici degli enti impositori”.
Tuttavia, la circostanza che il 1° comma del citato art. 157 faccia esplicito riferimento agli atti in scadenza tra l’ 8 marzo e il 31 dicembre senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, consente di ritenere che per i tributi comunali operi la sospensione di 85 giorni.
In conclusione, quindi, i Comuni non solo possono notificare l’atto di accertamento relativo all’IMU anno d’imposta entro il 31 dicembre 2020, bensì anche procedere con la stessa notifica in data successiva, beneficiando dello slittamento del termine fino al 26 marzo 2021.
Alfredo Salzano – 16.02.2021 – Avvocato tributarista in Salerno e Parma (Studio Legale Tributario Salzano)